Novità legislativa
In data 31/12/2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – con entrata in vigore immediata – Il Decreto Legge 162/2019 meglio conosciuto come “milleproroghe” che modifica, tra l’altro (rif. Articolo 36), la procedura operativa di applicazione del DPR 462/01. In forza di tale provvedimento – di cui si attende la conversione in legge – il Datore di Lavoro è tenuto a comunicare all’INAIL il nominativo dell’Organismo Abilitato a cui affida l’effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie obbligatorie per legge.
Il Decreto, inoltre, definisce in modo univoco e non negoziabile le tariffe applicabili per detto servizio. Tali tariffe sono quelle pubblicate nel Decreto del presidente dell’ISPESL del 07/07/2005, che fissava gli importi dovuti all’ISPESL (diventato poi INAIL) per l’esecuzione dello stesso servizio.
In particolare:
a) per gli impianti di messa a terra le tariffe sono determinate in funzione della potenza installata dell’impianto elettrico, ricavabile dalla bolletta del Fornitore di energia.
b) per gli impianti di protezione contro i fulmini le tariffe sono determinale in funzione delle caratteristiche dell’impianto (tipo di captatore e superficie protetta).
c) per gli impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione le tariffe sono determinate da valutazione sull’impegno orario necessario per l’esecuzione della verifica.
Si rimane in attesa di linee guida ufficiali da parte dei Soggetti Pubblici competenti (INAIL/MISE) circa la procedura di comunicazione ad INAIL, che presumibilmente richiederà l’utilizzo dell’applicativo CIVA, già operativo per le comunicazioni di messa in esercizio in ambito DPR 462/01 e per le verifiche delle attrezzature di lavoro. In questa fase transitoria, ci sentiamo di suggerire alle Aziende interessate di comunicare da subito via PEC il nominativo dell’Organismo incaricato, utilizzando la modulistica ufficiale già presente sul sito dell’INAIL cliccando su questo link.
Contributo all’INAIL
Il 5% dell’importo per l’esecuzione delle verifiche sarà poi versato dall’Organismo abilitato incaricato del servizio per la messa a punto e la gestione della banca dati informatizzata dell’INAIL. L’entrata in vigore di questo provvedimento potrà avere – se confermata- un duplice effetto positivo in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nell’ambito degli impianti elettrici.
Da un lato, la definizione di un importo non modificabile mette in condizione i Soggetti incaricati di svolgere in modo non superficiale il loro compito che è finalizzato a valutare la sicurezza degli impianti nei confronti dei lavoratori. Dall’altro, il meccanismo di segnalazione all’INAIL, se correttamente applicato e sottoposto ad un’opportuna azione di vigilanza da parte dei Soggetti Pubblici, potrà aumentare in modo considerevole il numero di impianti sottoposti a verifica.
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