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Domande Frequenti
Generali
1. Quali sono in sintesi i servizi offerti da Cervino?
Cervino svolge attività di valutazione della conformità in ambito cogente, in veste di Organismo autorizzato/abilitato dalle competenti Amministrazioni dello Stato e notificato alla Commissione Europea (ove applicabile). In particolare, l’azienda compie attività di certificazione su ascensori e di ispezione in ambito di impianti elevatori, attrezzature di lavoro ed impianti elettrici. Cervino offre inoltre ai propri clienti un ampio catalogo di corsi di formazione e numerosi servizi di ispezione e misura, con particolare riferimento alle analisi ambientali ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sono invece esplicitamente escluse dalle attività dell’Organismo l’erogazione, diretta o indiretta, di servizi relativi alla progettazione, realizzazione, fornitura, installazione, acquisizione, possesso, utilizzo e manutenzione dei prodotti certificati o oggetti ispezionati e di prodotti e oggetti similari a questi concorrenziali nonché, in generale, di servizi di consulenza attinenti sia a prodotti che a processi e sistemi di gestione.
2. Cosa significa accreditamento?
È l’attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfi i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.
3. Cos’è una certificazione di prodotto?
Una certificazione è un’attestazione di terza parte relativa alla conformità ai requisiti specificati di prodotti, processi, persone e sistemi. Cervino offre un servizio di certificazione di conformità CE per ascensori e montacarichi, ovvero una certificazione di prodotto. Essa è regolata dalle norme settoriali, generiche e specifiche, di prodotto o da riferimenti normativi equivalenti ed è una forma di assicurazione diretta, con cui si accerta la rispondenza ai requisiti applicabili di un prodotto, inteso come risultato di un processo.
4. Come posso richiedere i servizi di Cervino?
Per richiedere i servizi offerti da Cervino tutti i contatti sono disponibili a questo link (link alla pagina dedicata). È inoltre possibile compilare on-line il modulo di contatto (link alla pagina dedicata), al fine di richiedere tutte le informazioni all’azienda. Per richiedere un preventivo occorre visitare questa pagina (link alle pagine dedicate): Cervino provvederà successivamente a inviare la migliore offerta per il servizio richiesto.
5. I servizi di Cervino sono attivi su tutto il territorio nazionale?
Sì. Cervino possiede un’organizzazione efficiente e diffusa, con sede a Genova, vari uffici regionali, e una fitta rete di collaboratori qualificati su tutto il territorio nazionale. L’azienda si propone quindi come interlocutore unico ed affidabile per tutte le esigenze dei clienti, ovunque le loro attività si trovino. Oltre al supporto informativo e all’esecuzione delle verifiche, Cervino garantisce la gestione dello scadenziario e l’aggiornamento sulle norme con corsi di formazione rivolti al personale tecnico e ai manutentori.
6. Come Cervino monitora l’imparzialità delle sue attività?
L’Attività dell’Organismo è monitorata dal Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità, per ciò che riguarda l’assenza di conflitti di interesse e la tutela delle Parti interessate (Consumatori, Produttori, Installatori, ecc.) alle attività di certificazione svolte dall’Organismo. Il vertice aziendale di Cervino ha delegato infatti a detto Comitato il compito di fornire indirizzi per lo sviluppo delle attività e di monitorare il corretto andamento delle medesime, con particolare riferimento alla salvaguardia dell’imparzialità ed alla promozione del valore arrecato alle Parti interessate.
7. Come Cervino monitora il lavoro dei propri verificatori/ispettori?
La formazione continua ed il controllo dell’attività di verifica è uno degli obiettivi principali dell’Organismo. Ogni verbale redatto è sottoposto ad esame di merito al fine di verificare la coerenza e l’attendibilità di quanto verbalizzato; sono programmati inoltre affiancamenti periodici in supervisione con ciascun Verificatore/Ispettore al fine dell’accertamento della correttezza delle modalità operative attuate dallo stesso. Detti affiancamenti trovano riscontro nei Verbali rilasciati dall’Organismo.
8. Come Cervino monitora la soddisfazione dei propri clienti?
Cervino punta molto sull’offerta di un servizio di alto profilo professionale calibrato sulle esigenze dei propri clienti. La soddisfazione di chi si avvale dei nostri servizi è molto importante per migliorare sempre più la qualità della nostra offerta. Per esprimere un’opinione sul servizio ricevuto è disponibile il questionario di customer satisfaction: visita la pagina dedicata (link alla pagina dedicata).
9. Quali sono le basi dell’offerta formativa di Cervino?
L’azienda annovera tra il proprio personale ed i propri collaboratori numerosi professionisti che hanno maturato una solida esperienza, sia nell’ambito dei comitati tecnici del CEI che in quello delle formazione specifica in materia di impianti e di sicurezza elettrica. I corsi di formazione di Cervino nascono quindi con l’obiettivo di trasmettere agli operatori del settore queste esperienze di carattere tecnico normativo e di tipo pratico, in modo assolutamente indipendente rispetto alle attività di certificazione e verifica.
10. Voglio lavorare per Cervino. Cosa devo fare?
Cervino è alla costante ricerca di nuovi talenti ai quali è in grado di offrire l’opportunità di operare in un contesto stimolante. Se sei un ingegnere elettrico o un perito elettrico e sei interessato a collaborare vai alla pagina dedicata e compila la scheda informativa o il modulo di candidatura.
Ascensori
1. Come si svolge l'iter tecnico per il rilascio della certificazione di prodotto?
Una volta pervenuta la Domanda Ufficiale di Certificazione, compilata e firmata dal Richiedente, la Segreteria Tecnica di Cervino procede all’apertura della commessa, alla quale viene assegnato dal sistema informatico un numero identificativo. All’apertura della commessa fa seguito l’assegnazione del servizio ad un Ispettore Valutatore di Cervino e la comunicazione al Cliente del nominativo dell’Ispettore incaricato. L’iter prosegue poi con l’esame documentale, nel quale l’ispettore verifica la presenza e la conformità della documentazione tecnica, oltre a ogni altro elemento rilevante ai fini della procedura di valutazione, e di una fase funzionale di valutazione dell’unità, svolta direttamente sull’impianto oggetto di certificazione. L’iter per il rilascio della certificazione è descritto dettagliatamente nel Regolamento per la Certificazione di prodotto di ascensori.
2. Cosa succede se, in sede di valutazione, emergano una o più non conformità?
Nel caso in cui l’esito della valutazione della conformità sia negativo, Cervino comunicherà per iscritto le cause che hanno determinato la decisione di negare l’emissione dell’Attestato. Avverso tale decisione è facoltà del Richiedente ricorrere secondo quanto specificato nel Regolamento. Una volta espresso parere negativo alla certificazione, qualora il Richiedente, dopo aver risolto le cause che hanno portato a tale esito, intendesse sottoporre nuovamente a valutazione di conformità l’ascensore, dovrà formulare una nuova Domanda Ufficiale e ripetere tutto l’iter.
3. Come posso presentare un reclamo inerente l'attività di verifica e certificazione ascensori?
I clienti Cervino possono presentare un reclamo visitando la pagina dedicata e scaricando il modulo che, debitamente compilato e firmato, deve essere recapitato a Cervino S.r.l. mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. L’azienda provvederà a rispondere e a gestire il reclamo, secondo quanto previsto da apposita procedura interna.
4. Il cliente può ricusare un Ispettore non gradito?
Sì, è facoltà del Richiedente ricusare l’Ispettore, motivandone per iscritto le ragioni, entro tre giorni dalla ricezione della Lettera di assegnazione dell’incarico; Non è ammessa più di una ricusazione per ciascuna pratica di certificazione.
5. Le verifiche periodiche sono obbligatorie?
Sì. Il DPR 162/1999 introduce la responsabilità civile e penale per il proprietario e/o amministratore per il mantenimento in esercizio degli impianti elevatori regolarmente certificati e sottoporli a sue spese a verifica periodica ogni due anni. La verifica deve essere richiesta dal proprietario o suo legale rappresentante, rivolgendosi all’ente preposto, in qualsiasi caso, anche per quanto riguarda l’installazione di un nuovo impianto. L’iter per l’esecuzione delle verifiche è descritto dettagliatamente nel Regolamento per l’esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie di ascensori e montacarichi in servizio privato (disponibile a questo link).
6. Cosa succede quando la verifica periodica ha esito negativo?
L’organismo incaricato invia comunicazione al competente ufficio comunale che dispone il fermo dell’impianto, fino alla data della verifica straordinaria con esito positivo La verifica straordinaria deve essere richiesta dal proprietario o dall’amministratore, rivolgendosi all’ente preposto.
7. Quando, in generale, si rende necessaria la richiesta di una verifica straordinaria?
In caso di verbale negativo, modifiche costruttive, incidenti e fermi dell’impianto da parte di autorità competenti.
8. Quando è prevista l'esecuzione di una verifica straordinaria di ascensori/montacarichi in concomitanza con una periodica?
Nel caso in cui, all’atto dell’esecuzione della verifica biennale obbligatoria, l’ispettore accerti la sostituzione di uno o più componenti essenziali di sicurezza dell’impianto, l’ispettore sarà tenuto ad effettuare una verifica straordinaria in concomitanza alla periodica, rilasciando due distinti verbali (uno di straordinaria e uno di periodica), addebitando i relativi costi al Cliente.
9. Quali impianti sono soggetti a regime di verifica obbligatoria biennale secondo il DPR 162/99 e s.m.i.?
Gli impianti soggetti a regime di verifica periodica biennale sono gli ascensori, i montacarichi in servizio privato e gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore, la cui velocità non supera 0,15 m/s in servizio privato.
10. Quali sono i soggetti autorizzati ad effettuare le verifiche periodiche?
I soggetti autorizzati sono ASL/ARPA, Direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (per gli impianti installati in stabilimenti industriali o in aziende agricole) e gli Organismi notificati come Cervino.
Impianti elettrici
1. Quali operazioni di verifica sono previste dalla Legge per la prevenzione degli infortuni?
Il quadro legislativo in materia di prevenzione degli infortuni prevede che nei luoghi di lavoro si proceda periodicamente ad operazioni di verifica degli impianti elettrici per controllare il mantenimento del livello di sicurezza attraverso il rispetto della normativa tecnica in materia.
Oltre a queste operazioni di verifica, che possiamo definire di manutenzione, gli impianti elettrici installati negli ambienti di lavoro devono essere sottoposte dapprima ad una omologazione e, successivamente, a delle verifiche periodiche, ed eventualmente a delle verifiche straordinarie, da parte di soggetti autorizzati.
2. In particolare quali parti degli impianti elettrici sono interessati dalle verifiche?
Le verifiche di legge degli impianti elettrici interessano in particolare: installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V; impianti di messa a terra di impianti alimentati oltre i 1000 V; impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.
3. Da chi viene richiesta la verifica di un impianto di messa a terra?
La verifica deve essere richiesta dal Datore di Lavoro delle aziende con almeno un lavoratore subordinato, che deve provvedere a contattare Organismi di Ispezione Abilitati (quale è Cervino) o pubblici (ASL/ARPA).
4. Quale frequenza è richiesta dalla Legge per le verifiche periodiche?
La Legge prevede verifiche ogni due anni per gli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, nonché per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. Ogni cinque anni per tutti gli altri casi.
5. Qual è la periodicità delle verifiche per una struttura dove coesistono locali a maggior rischio in caso di incendio e locali di tipo ordinario?
Per strutture di questo tipo occorre svolgere un’analisi dell’’attività prevalente. Se questa impone periodicità biennale è opportuno estendere tale periodicità all’intero impianto; nei casi in cui la periodicità biennale fosse necessaria solo per piccoli ambienti (es. locale centrale termica, o locale gruppo elettrogeno di potenza > 25 kW) si può procedere con periodicità quinquennale.
6. Che cosa si intende per modifica sostanziale dell'impianto, in seguito alla quale il Datore di Lavoro deve richiedere una verifica straordinaria?
Sono soggetti ad una verifica straordinaria gli impianti che sono stati oggetto di trasformazioni sostanziali, intendendo per esse quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l’impianto totalmente o nel sistema di alimentazione (da BT a MT).
7. Che cosa succede se il Datore di Lavoro prima della scadenza dei due/cinque anni dalla data dell'ultima verifica periodica si fa rilasciare una nuova dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico?
Nel caso di rilascio di dichiarazione di conformità a seguito di manutenzione ordinaria/straordinaria dell’impianto rimane l’obbligo di far effettuare la verifica periodica prima della scadenza dei due/cinque anni dall’ultima effettuata. Nel caso di rilascio di dichiarazione di conformità a seguito di modifica sostanziale dell’impianto, il Datore di Lavoro deve inviare la nuova dichiarazione di conformità all’ufficio INAIL competente per territorio e ad ASL/ARPA (secondo le attribuzioni stabilite dalle singole Regioni) e far effettuare la verifica straordinaria ad un Organismo Abilitato o ad ASL/ARPA. Nel caso di rilascio di dichiarazione di conformità a seguito di rifacimento totale dell’impianto, si deve seguire la procedura relativa ai nuovi impianti.
8. Cosa succede se in sede di verifica emergono una o più non conformità?
In caso di esito positivo della verifica, Cervino procede unicamente al rilascio del verbale di ispezione; in caso di esito negativo è tenuto a denunciare le violazioni al personale ispettivo delle ASL competente per territorio con qualifica di UPG.
9. Può l’elettricista, se dotato di strumenti idonei, eseguire la verifica?
No, le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate solo da organismi abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico o, in alternativa da ASL/ARPA. Eventuali verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici non sono da considerarsi valide.
10. Nel caso in cui una società svolga la propria attività in uno stabile in affitto, il Datore di Lavoro è tenuto a richiedere le verifiche ai sensi del DPR 462/2001?
Sì sempre. Le verifiche periodiche obbligatorie degli impianti elettrici di terra e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche devono essere richieste dal Datore di Lavoro e non dal proprietario dello stabile.
Attrezzature di lavoro
1. Come si possono suddividere macroscopicamente le attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII al D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81?
Le attrezzature di lavoro si possono suddividere in tre gruppi:
- Gruppo SC – Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga;
- Gruppo SP – Attrezzature per il sollevamento persone;
- Gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento.
2. Cosa si intende per attrezzature a pressione?
Le attrezzature a pressione fanno parte del Gruppo GVR (Gas, Vapore, Riscaldamento), che comprende attrezzature di diverso tipo e soggette a verifica obbligatoria:
- recipienti contenenti gas o vapor d’acqua con pressione maggiore di 0,5 bar;
- generatori di vapor d’acqua (o assimilati);
- tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi;
- impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calcia sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW.
3. Che cosa si intende per verifica periodica di attrezzature di lavoro?
La verifica periodica è quell’insieme di attività volte alla verifica e all’accertamento dei seguenti aspetti:
- lo stato di conservazione e manutenzione delle attrezzature;
- la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante;
- l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo;
- il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste dal fabbricante e delle specifiche dell’attrezzatura di lavoro da sottoporre a verifica.
4. Chi può eseguire le verifiche?
La attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII al D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 devono essere sottoposte a verifiche periodiche secondo le modalità descritte dal D.M. 11 Aprile 2011.
- La prima verifica periodica, preceduta dalla denuncia di messa in servizio/ immatricolazione indirizzata al competente dipartimento territoriale di INAIL, deve essere richiesta dal Datore di Lavoro al competente dipartimento territoriale di INAIL, che può effettuare direttamente la prima verifica o, eventualmente, può avvalersi di un soggetto abilitato che il Datore di Lavoro avrà indicato nella richiesta di prima verifica.
- Le verifiche periodiche successive alla prima possono essere affidate dal Datore di Lavoro direttamente ad un soggetto abilitato privato, ovvero all’ente pubblico titolare.
5. Qual è la periodicità delle verifiche?
La frequenza delle verifiche varia a seconda del tipo di attrezzatura, della modalità di utilizzo e del tempo d’uso (segui il link alla pagina dedicata del sito INAIL).
6. Quali sono gli obblighi del Datore di Lavoro per quanto attiene alle attrezzature?
Gli obblighi possono essere formalizzati come segue:
- corretta istallazione e idonea manutenzione;
- tenuta del Libretto di uso e manutenzione;
- tenuta ed aggiornamento del Registro di controllo;
- verifica di primo impianto;
- verifica periodica;
- divieto di esercizio in caso di mancata effettuazione della verifica di prima installazione o periodica oltre il relativo termine previsto;
- verifica strutturale per apparecchi di sollevamento con più di 20 anni;
- valutazione dei rischi specifici;
- formazione degli addetti;
- addestramento specifico.
7. Qual è il comportamento del Datore di Lavoro in caso di messa in servizio di una nuova attrezzatura di lavoro?
Il Datore di Lavoro deve dare comunicazione all’ufficio INAIL competente per il territorio della messa in servizio di una nuova attrezzatura di lavoro (rientrante nell’ allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 ); l’INAIL registrerà così l’attrezzatura e le assegnerà un numero di matricola, al quale occorre fare riferimento per ogni richiesta di verifica. Le attrezzature già in servizio e già immatricolate non sono invece soggette ad ulteriore comunicazione.
8. I controlli di manutenzione periodica (art. 71 comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008) sostituiscono le verifiche periodiche obbligatorie (art. 71 comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008)?
No, sono due tipi di controlli diversi. I controlli previsti dal comma 8 possono essere eseguiti dal Datore di Lavoro, se possiede le necessarie competenze, o da ditte specializzate scelte dal Datore di Lavoro stesso. Per quanto riguarda le verifiche periodiche, il soggetto incaricato della prima verifica è l’INAIL, mentre le successive verifiche possono essere effettuate da soggetti abilitati o pubblici (ARPA/ASL).
9. I controlli di manutenzione eseguiti debbono essere registrati? Su quale documento?
Sì, come esplicitamente richiesto e previsto nell’Art 71 comma 9 del D.Lgs n. 81/2008. Deve essere utilizzato il Registro di Controllo, un documento contenente le descrizioni di tutti gli interventi eseguiti. Un documento obbligatorio per legge, che attesta il corretto funzionamento delle attrezzature e dei macchinari. Il registro deve essere conservato almeno per gli ultimi 3 anni di attività. In caso di assenza o errata compilazione del registro è prevista per il Datore di Lavoro una sanzione penale che prevede l’arresto da 3 a 6 mesi e l’ammenda prevista dall’art.87.
10. Quali dati contiene il Registro di controllo?
Il Registro di controllo è composto da due sezioni:
- Archivio delle attrezzature: in questa sezione debbono essere inserite tutte le tipologie di attrezzature utilizzate comprensive di codice identificativo, breve descrizione, matricola e modello, nome del fabbricante, data di costruzione, presenza o meno del manuale d’uso e di manutenzione, formazione specialistica dei lavoratori, obbligo di verifica periodica da parte della ASL, INAIL o ente preposto.
- Scheda di manutenzione delle attrezzature: in questa scheda il Datore di Lavoro può dettagliare le verifiche da eseguire e la loro periodicità e registrare gli interventi eseguiti sull’attrezzatura.